• Shuffle
    Toggle On
    Toggle Off
  • Alphabetize
    Toggle On
    Toggle Off
  • Front First
    Toggle On
    Toggle Off
  • Both Sides
    Toggle On
    Toggle Off
  • Read
    Toggle On
    Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

7 Cards in this Set

  • Front
  • Back

Modificazione delle obbligazioni del lato attivo e passivo

Un'obbligazione può subire una modifica, sia nel suo lato attivo (successione nel credito) tramite i meccanismidella cessione del credito e del pagamento con surrogazione del terzo, sia nel suo lato passivo (successione neldebito), con vari strumenti che vengono ora esaminati.Quando un rapporto obbligatorio si modifica senza estinguersi, si ha una novazione soggettiva, processo che nonrichiede di norma il consenso del debitore (per cui adempiere verso un soggetto o un altro non fa differenza)mentre è sempre necessario il consenso del creditore, che trova legittimato il difendere il suo interesse allaprestazione

Cessione del credito, rapporti fra cessionario e debitore ceduto, cessione pro-soluto e pro-solvendo

Il credito, come forma di ricchezza, ovvero posta attiva del patrimonio, può circolare come ogni bene economico.La legge offre la possibilità che il creditore (cedente) possa trasferire ad un terzo (cessionario) il suo creditoverso il debitore (ceduto).La cessione è esclusa per i crediti strettamente personali e per i crediti che la legge dichiara incedibili in assoluto(crediti alimentari). La cessione può essere fatta a titolo oneroso o gratuito


Es. factoring o cartolarizzazione




La cessione si realizza anche senza il consenso del debitore ceduto, è necessario unicamente l'accordo fra cedentee cessionario. Occorre però un meccanismo che metta a conoscenza il debitore della cessione: questi sonol'accettazione della cessione da parte del debitore, oppure la notificazione al debitore stesso. Dopo questeprocedure, la cessione ha effetto nei confronti del debitore. Se il cessionario non si cura dell'accettazione o della notifica al debitore, questi può liberarsi se paga al cedente, tranne il caso che sia in mala fede.L'accettazione e la notificazione sono meccanismi che hanno funzione pubblicitaria, con le stesse funzioni anchedi risoluzioni di conflitti fra contemporanei cessionari dello stesso credito per vendita duplice fraudolenta, comeavviene per la trascrizione




Formule utilizzate tra cedente e cessionario di un credito:


• cessione “pro soluto”: la formula per cui il cedente è tenuto semplicemente a garantire l'esistenza delcredito, se poi il debitore è inadempiente e insolvente, il cedente non risponde in alcun modo, questa è laformula che si applica normalmente, se le parti non prevedono diversamente


• cessione “pro solvendo”: la formula per cui il cedente garantisce la solvenza del creditore, dunque moltopiù vantaggioso per il cessionario, poiché nel caso di debitore insolvente può rivolgersi contro il cedenteper ottenere il pagamento, oltre agli interessi, le spese ed il risarcimento del danno

Delegazione di un debito: rapporto di provvista e rapporto di valuta. Delegazione titolata e pura. Delegazione cumulativa e liberatoria.

La delegazione di debito è il primo dei tre meccanismi che realizzano la successione nel debito, inserendo nelrapporto un nuovo debitore. La proceduta si divide in due momenti: l'atto con cui il debitore (delegante), chiedead un terzo (delegato) di assumere su di sé il debito vero il creditore (delegatario), quindi un secondo atto con cuiil terzo delegato, accoglie la richiesta del delegante, obbligandosi verso il delegatario. Il delegatario, il creditore, può rifiutare, ma se accetta (o non comunica di rifiutare) subentra nel rapportoobbligatorio come obbligato, liberando il delegante.




Motivi che stanno alla base della delegazione:


• rapporto di valuta: debito del delegante verso il delegatario (come premessa logica)


• rapporto di provvista: credito del delegante verso il delegato




• delegazione titolata: quando il delegato fa esplicito riferimento ai sottostanti rapporti di provvista evaluta. Si dice anche delegazione causale, poiché indica la causa. Se uno dei due rapporti risulta mancanteo difettoso, il delegato può opporre eccezione all'adempimento al delegatario


• delegazione pura (o astratta): quando l'assunzione del debito da parte del delegante verso il delegatarionon menziona né il rapporto di provvista né il rapporto di valuta. Il delegante non può opporre eccezione,nel limite della nullità della doppia causa, ovvero se difettano entrambi i rapporti: in questo caso puòeccepire i difetti e rifiutare l'adempimento




• delegazione cumulativa: il delegante resta obbligato verso il delegatario con però beneficio di escussione,di norma la delegazione è così• delegazione liberatoria: se interviene un'espressa dichiarazione del delegatario, diretta a liberare ildelegante, in questo caso il delegante viene liberato, è il caso della novazione soggettiva



Differenze fra delegazione di pagamento e di debito

Non bisogna confondere la delegazione di debito con la delegazione di pagamento, in cui invece il delegato, su invito del delegante, fa direttamente un pagamento al delegatario. Con la delegazione di debito si modificava il rapporto obbligatorio nella parte passiva, con la delegazione di pagamento più che altro di verifica un adempimento di un terzo, sempre nell'orientamento di una semplificazione di rapporti. L'unico obbligato rimane il delegante, che semplicemente si serve del delegato per adempiere. Esempio è l'assegno bancario

Espromissione

L'espromissione è l'atto del terzo (espromittente) che rivolgendosi al creditore, assume su di sé l'obbligazione che il debitore (espromesso) ha verso il creditore (espromissario).La differenza con la delegazione di debito consiste nel fatto che l'assunzione del debito avviene per iniziativaspontanea del terzo che si obbliga, e non su invito del debitore originario. Il debitore rimane coobbligato insolido, con diritto di escussione, con l'espromittente (espromissione cumulativa), o si libera dal rapportoobbligatorio (espromissione liberatoria).

Accollo

L'accollo è l'accordo fra il debitore e un terzo, per effetto del quale il terzo (accollante) si assume un debito che ildebitore (accollato) ha verso il creditore (accollatario). Realizza, come l'espromissione e la delegazione di debito,l'assunzione da parte di un terzo di un debito altrui, ma se ne distingue perché non è né una richiesta da accettare(delegazione di debito), né un'iniziativa spontanea (espromissione), ma semmai un accordo del terzo con ildebitore.




A seconda dell'atteggiamento che il creditore assume rispetto all'accordo di accollo, si distingue:


• accollo interno: il creditore resta estraneo, e l'impegno dell'accollante può essere revocato


• accollo esterno: il creditore aderisce all'accordo fra debitore e terzo, e l'impegno dell'accollante non puòpiù essere revocato




A seconda della posizione del debitore originario, l'accollo può essere:


• accollo cumulativo: se il debitore originario non viene liberato, ma resta obbligato il solito conl'accollante


• accollo liberatorio: il debitore originario viene liberato, questo avviene se il creditore dichiaraespressamente di liberare il debitore originario o se la liberazione è prevista dall'accordo di accollo a cuiaderisce il creditore

Regole comuni ai casi di novazione soggettiva

Il codice detta alcune regole che si applicano a tutti i casi di novazione soggettiva (delegazione, cessione e accollodi tipo liberatorio):


• estinzione delle garanzie annesse al credito, salvo riserve


• se eventuale invalidità della nuova obbligazione rivive la vecchia obbligazione


• eventuale insolvenza del nuovo debitore non fa rivivere l'obbligazione originaria, salvo riserve